(massima n. 1)
In tema di costituzione di parte civile, l'inosservanza della prescrizione dell'art. 78 c.p.p., che richiede a pena di inammissibilitą l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, č ravvisabile solo ove, in base alla dichiarazione, non sia individuabile, neppure per relationem all'addebito elevato con l'imputazione, il rapporto tra fatto-reato e danno lamentato, che deve invece essere specificato quando il danno viene ricollegato a reati di pericolo e, comunque, quando il danneggiato non si identifichi con la persona offesa (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto affetta da inammissibilitą la costituzione di parte civile priva di legitimatio ad causam di coloro che avevano affidato l'esecuzione di lavori di progettazione a persone che abusivamente esercitavano la professione di architetto).