(massima n. 1)
La costituzione di parte civile richiede, anche nel giudizio direttissimo, il rispetto delle formalitā previste dalla legge, consistenti nel deposito in cancelleria o nella presentazione in udienza dell'apposita dichiarazione. (La Corte ha precisato che č illegittima la costituzione per mezzo della mera rappresentazione informale dell'intento di costituirsi).