(massima n. 1)
La parte civile - una volta nominato il difensore che abbia accettato l'incarico - ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata, provvedendo ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia sospeso dall'albo professionale; ne deriva che qualora non provveda a detto adempimento, non č configurabile alcuna nullitā delle notifiche effettuate alla parte civile, rappresentata dal difensore sospeso.