(massima n. 1)
Il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall'art. 77 c.p.p. non può, sostituendosi ai soggetti interessati chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. Poiché tale richiesta costituisce esplicazione dell'azione civile esercitata nel giudizio penale la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: né la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica.