(massima n. 1)
Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto espressamente non derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie ai sensi dell'art. 300 c.p.p. Pertanto, in ipotesi di fallimento della parte civile intervenuto nel corso del processo, in assenza di una iniziativa del procuratore della parte civile, o del curatore del suo fallimento, volta a far valere la dichiarazione di fallimento medesimo ed a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 della legge fallimentare, il rapporto processuale instaurato dal fallito anteriormente al suo fallimento prosegue e non può venir meno in conseguenza della iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali problemi relativi alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito, inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato infondato il motivo di ricorso proposto da un imputato e concernente la dedotta inammissibilità della partecipazione al giudizio di appello, in sede di rinvio, della parte civile già costituita, in conseguenza del suo fallimento, dichiarato dopo la sentenza di annullamento emessa dalla stessa S.C.).