(massima n. 1)
L'art. 77 c.p.p., che prevede la nomina di un curatore speciale se vi č conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, non č applicabile agli enti pubblici, per i quali il rapporto organico tra ufficio e persona fisica ad esso preposta non integra l'istituto della rappresentanza nel senso civilistico del termine, bensė si risolve nella immedesimazione tra preposto ed ente. (Fattispecie relativa ad un processo nel quale il direttore sanitario di un ospedale pubblico era imputato di peculato continuato in danno dell'ente stesso presso il quale continuava a prestare servizio ed il Pubblico Ministero aveva chiesto al Gip la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 77, comma 2, c.p.p. in vista della eventuale costituzione di parte civile dell'ente danneggiato).