(massima n. 2)
Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non č ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto č illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Tale costituzione non č ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., con l'opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.