(massima n. 1)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternitā o maternitā, l'art. 273 secondo comma, c.c., nuovo testo, il quale, per il promuovimento o la prosecuzione dell'azione da parte del genitore esercente la potestā richiede il consenso del figlio che abbia compiuto i sedici anni, comporta, in difetto di tale consenso, una situazione d'improponibilitā ed improseguibilitā dell'azione stessa (a seconda che i sedici anni siano stati raggiunti prima della notificazione della citazione introduttiva, ovvero in corso di causa), la quale toglie pienezza alla legittimazione processuale del genitore (senza neutralizzarla, come nel caso di raggiungimento della maggiore etā) e si traduce in un ostacolo all'esame del merito della domanda. Detta situazione, pertanto, č rilevabile anche d'ufficio, e, in mancanza, č denunciabile in sede d'impugnazione non soltanto dal figlio, ma da ogni parte interessata, ivi inclusa quella che abbia negligentemente omesso di prospettare la necessitā del consenso.