(massima n. 3)
Nel caso di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, promossa nei confronti degli eredi del presunto genitore, la sopravvenuta morte di uno di detti convenuti comporta che i suoi eredi, pur essendo privi di diretta legittimazione passiva rispetto a quell'azione (art. 276 primo comma c.c.), sono abilitati a contraddire, in qualità di interessati (secondo comma del citato art. 276), ed altresì in qualità di successori della parte originaria (art. 110 c.p.c.), nei cui confronti il processo deve proseguire od essere riassunto (artt. 300, 302 e 303 c.p.c.).