(massima n. 1)
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale di un minore infrasedicenne, il genitore esercente la potestà può rinunciare all'azione proposta, esercitando una facoltà che la legge gli concede, senza che ne consegua il venir meno della sua legittimazione, all'eventuale riproposizione dell'azione, non rientrando nella disponibilità del genitore la relativa rinuncia, atteso che il diritto (di carattere processuale) di proporre la suddetta azione, è previsto dall'art. 273 c.c. con carattere di generalità e nell'interesse del minore, che può risorgere successivamente all'estinzione del primo giudizio.