(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 4, lett. a) legge 24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile), applicabile nella fattispecie, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 legge 19 febbraio 1992, n. 142 (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 301 del 1996), va escluso dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro; per l'esistenza di un'intima connessione fra il diniego di risarcibilitą a favore del coniuge trasportato (con) titolaritą, in capo al medesimo in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, che lo attrae nell'area dei soggetti responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054 c.c. (ordinanza Corte Costituzionale n. 76 del 1997 e 261 del 2000).