(massima n. 1)
Nel giudizio per la dichiarazione della paternità o maternità naturale, il curatore speciale, una volta nominato — in quanto «rappresentante del minore» e cioè soggetto investito dell'ufficio di far valere in giudizio gli interessi morali e materiali del minore medesimo relativi all'accertamento ed alla costituzione dello status di figlio naturale — non può che essere parte necessaria in ogni fase e grado del predetto giudizio, sia di ammissibilità che di merito.