(massima n. 1)
Il giudice può legittimamente non ritenere attendibili i dati anagrafici risultanti da un documento di identità, facendo esso fede fino a querela di falso solo con riferimento all'autorità che lo ha emanato e non per quanto riguarda la veridicità delle attestazioni ivi contenute e discendenti dalle dichiarazioni dell'intestatario del documento. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di conferma di una misura cautelare emessa nei confronti di un soggetto ritenuto maggiorenne e come tale riconosciuto attraverso una apposita consulenza tecnica, nonostante che lo stesso, dalla dichiarazione annotata sul passaporto rilasciato dal consolato in Italia dello Stato di appartenenza al proprio genitore, risultasse essere indicato come minorenne).