(massima n. 1)
In forza dell'art. 66 del vigente codice di procedura penale deve escludersi che l'impossibilitą di attribuire all'imputato le sue esatte generalitą possa pregiudicare il compimento di alcun atto dell'autoritą procedente allorquando sia certa l'identitą fisica della persona; ai fini di tale accertamento l'art. 349 c.p.p. prevede la possibilitą di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici o di altro genere: peraltro il mancato ricorso a tali modalitą non comporta che sia da ritenersi non identificato uno straniero che abbia dato complete generalitą, pur risultando poi irreperibile. (Nella fattispecie il pretore aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato che, fermato dalla polizia giudiziaria, aveva fornito agli agenti le sue generalitą con l'indicazione del domicilio in Italia dove perņ non era stato poi rintracciato con la formula «per essere ignoto l'autore del fatto», sostenendo che l'imputato stesso non era mai stato identificato con certezza non solo anagraficamente, ma neppure fisicamente con rilievi fotografici o dattiloscopici. La Suprema Corte, a seguito di ricorso del P.M., ha annullato con rinvio tale sentenza, enunciando il principio di diritto di cui in massima).