(massima n. 1)
Poiché con il ricorso per saltum non può essere denunciato il vizio della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., deve essere convertita in appello, ai sensi dell'art. 569, terzo comma, c.p.p., l'impugnazione del pubblico ministero proposta direttamente in sede di legittimità avverso la sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato con la formula «per non aver commesso il fatto», sul presupposto del mancato accertamento della sua reale identità; e ciò in quanto la violazione delle norme del codice di rito sulla identificazione dell'imputato o dell'indagato (artt. 66 e 349) non comporta nessuna delle sanzioni processuali (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza) che devono caratterizzare, ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., le disposizioni la cui violazione consente la denuncia degli errores in procedendo, ma si risolve bensì in un vizio di logicità della motivazione il quale non può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione se non vi sia stato, per le sentenze appellabili, anche il secondo giudizio di merito. (Nella specie il ricorrente, dedotta la violazione degli artt. 66 e 349 c.p.p., aveva altresì testualmente affermato che «l'illogica presunzione ventilata dal pretore stravolge i normali criteri di giudizio»).