(massima n. 1)
L'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p. Ne consegue che, qualora sia certa l'identità fisica della persona nei confronti della quale si procede, ma sorgano dubbi sulle sue esatte generalità, non può essere pronunciata nei suoi confronti sentenza di improcedibilità dell'azione penale per essere ignoto l'autore del fatto, ma è necessario procedere nei suoi confronti previo svolgimento degli opportuni accertamenti sulle sue esatte generalità.