(massima n. 1)
In virtł del principio generale, deducibile dall'art. 354 c.p.c., dell'effetto cosiddetto devolutivo dell'impugnazione, stante la tassativitą delle ipotesi di rimessione del processo al giudice di primo grado, previste dalla citata disposizione, le eventuali invaliditą di carattere processuale, verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, debbono ritenersi irrilevanti, nel senso che spetta al giudice dell'appello il potere-dovere di pronunciarsi sull'intera causa, ivi compresi i requisiti dell'azione. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, che aveva ritenuto ritualmente espresso il consenso all'azione di dichiarazione di paternitą da parte di minore che aveva compiuto sedici anni, tra l'altro dopo la precisazione delle conclusioni e prima del deposito della decisione di primo grado consenso richiesto dall'art. 273, secondo comma, c.c. ai fini della promovibilitą e della proseguibilitą del giudizio a mezzo di una dichiarazione in calce alla comparsa di costituzione in appello, e, al tempo stesso, aveva considerato irrilevante l'omessa espressione del consenso nel precedente grado di giudizio).