(massima n. 1)
L'interesse umano e affettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non va più valutato dal tribunale qualora il minore abbia raggiunto i sedici anni nel corso del procedimento camerale di ammissibilità, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, che può esprimere il suo consenso ai sensi dell'art. 273 c.c. «per promuovere e proseguire l'azione»; tale consenso, configurandosi come requisito del diritto di azione e attenendo perciò alla legittimazione, può sopravvenire in ogni momento fino alla decisione nel merito.