(massima n. 1)
In tema di «giusto processo» e con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, qualora prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63 si sia svolto regolarmente, secondo la disciplina all'epoca vigente, il procedimento di acquisizione e valutazione del quadro indiziario e sia intervenuta la chiusura della fase delle indagini preliminari — con conseguente preclusione della possibilità per il pubblico ministero di procedere alla rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 2, della citata L. n. 63 del 2001 — deve ammettersi che, ai soli fini del mantenimento delle misure in questione, conservino validità le dichiarazioni precedentemente rese dai medesimi soggetti, ancorché la loro assunzione sia stata effettuata senza l'osservanza delle formalità previste a pena di inutilizzabilità dalla normativa sopravvenuta. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da soggetti indicate negli artt. 34 e 197, senza che fosse stato dato l'avvertimento previsto dal comma 3 del medesimo art. 64, in quanto all'epoca non ancora vigente).