(massima n. 2)
L'illegittimo rigetto della istanza di restituzione in termini per formulare richiesta di giudizio abbreviato incondizionato comporta l'obbligo del giudice, in caso di condanna, di applicare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., considerato che detta richiesta, se formulata, non può non essere accolta; non sussistono, invece, in tal caso, violazioni o compressioni del diritto di difesa, posto che l'imputato giudicato con il rito ordinario usufruisce di una procedura più garantita e garantista rispetto a quella offerta dal predetto procedimento speciale, con la conseguenza che l'unica ricaduta negativa è costituita dalla mancata applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui all'art. 442, comma secondo, c.p.p. cui può rimediare, a seconda dei casi, lo stesso giudice di legittimità o l'eventuale giudice di rinvio