(massima n. 2)
La previsione della possibilitā di partecipazione del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura stessa all'udienza del tribunale del riesame non č stata inserita anche con riferimento alla misura cautelare reale. Infatti gli artt. 324 e 325 c.p.p. non sono stati modificati dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 652, diversamente dall'art. 309 nel quale č stata introdotta tale previsione. Ne deriva che il pubblico ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale menzionato č soltanto quello presso questo ufficio.