(massima n. 2)
Rientra nei poteri del giudice di appello disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora ritenga assolutamente necessario l'esame dei testimoni le cui dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado siano state dichiarate inutilizzabili dallo stesso giudice di appello per tardivo deposito della lista prevista dall'art. 468 c.p.p.