(massima n. 1)
La rimessione di cui agli artt. 45 ss. c.p.p. può operare solo nelle fasi propriamente giurisdizionali: i suddetti articoli infatti, come reso evidente dal testo letterale e come sottolineato nella relazione al progetto preliminare, si riferiscono al processo di merito e non al procedimento. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha dichiarato inammissibile un'istanza di rimessione proposta in procedimento nel quale era stata fissata solo l'udienza preliminare dinanzi al Gip; al proposito la Corte Sprema ha rilevato che si era ancora nella fase procedimentale la quale termina solo con il decreto che dispone il giudizio, ovvero con la richiesta di giudizio immediato o di giudizio direttissimo).