(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell'art. 48 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori). (Rigetta, App. Milano, 16/03/2013)