(massima n. 1)
In materia di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e segg. c.p.p., la Corte di cassazione, come si desume dall'art. 48, primo comma, stesso codice (nel quale č previsto il potere, per la Corte medesima, di assumere, «se necessario», le opportune informazioni), č giudice anche del fatto; il che implica, fra l'altro, che essa ha poteri d'ufficio di ricerca della prova dell'effettiva esistenza dei presupposti leittimanti la rimessione, relativamente ai quali le parti sono invece tenute ad un mero onere di allegazione.