(massima n. 1)
In materia di rimessione del processo (art. 45 c.p.p.), perché una situazione — suscettibile di pregiudicare la serenità e la imparzialità del giudizio — possa legittimare la deroga al principio del giudice naturale, deve essere non altrimenti eliminabile se non con il trasferimento del processo medesimo. Deve, cioè, essere tale che ad essa non possa rimediarsi con il ricorso agli strumenti previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del giudizio (ad es. astensione o ricusazione del giudice).