(massima n. 1)
Il coinvolgimento di singoli membri, per quanto autorevoli, di un ufficio giudiziario in inchieste giudiziarie, non vale, di per sč, a costituire quella «grave situazione locale» concretamente idonea a turbare lo svolgimento del processo cui partecipino, con vario ruolo, colleghi del magistrato inquisito, ancorché appartenenti allo stesso ufficio od allo stesso circondario di quest'ultimo. La legge processuale (art. 11 c.p.p.) ha, invero, espressamente previsto la deroga agli ordinari criteri di competenza unicamente nei casi in cui un magistrato assuma la qualitą di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimento che, secondo i criteri ordinari, ricadrebbe nella competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato predetto esercita od esercitava, all'epoca del fatto, le sue funzioni, implicitamente escludendo che situazioni del tipo prospettato possano determinare analoghe eccezioni alla disciplina ordinaria.