(massima n. 1)
È nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile (nella specie, per assoluta carenza di documentazione) la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 c.p.p., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione. (Nella specie la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'istanza al Primo Presidente della Corte medesima per l'assegnazione alla sezione competente a trattarla).