(massima n. 1)
L'istituto della rimessione ha natura assolutamente eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, comma primo, Cost., e può trovare applicazione solo in presenza di comprovate situazioni ambientali idonee a menomare effettivamente l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, mentre non assumono rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che i fattori inquinanti l'imparzialità del giudice devono riverberarsi sull'intero ufficio giudiziario astrattamenmte considerato, e non su singoli magistrati o su un singolo organo in cui l'ufficio si articoli, sì che il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente a integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall'art. 45 c.p.p.).