(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą della richiesta di rimessione del processo a norma degli artt. 45 e ss. c.p.p. che sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gią rigettata o dichiarata inammissibile, per «elementi nuovi» vanno intesi non solo quelli sopravvenuti alla precedente che non sia stato possibile produrre all'udienza di discussione di essa, ma anche quelli a quest'ultima preesistenti, incolpevolmente ignorati e dei quali l'istante sia venuto a conoscenza dopo l'udienza medesima.