(massima n. 3)
Qualora venga assunta come testimone persona risultata successivamente imputata in procedimento connesso, le dichiarazioni della stessa, pur inutilizzabili come deposizione testimoniale per il combinato disposto degli artt. 197, comma 1, lett. a) e 191, c.p.p., possono essere valutate quali dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p., a nulla rilevando la mancata assistenza all'esame di un difensore, in quanto trattasi di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e alla cui osservanza gli imputati, che hanno con l'impugnazione dedotto la violazione del citato art. 197 c.p.p., non hanno alcun interesse.