(massima n. 1)
Qualora il presidente di un tribunale abbia accolto la dichiarazione di astensione formulata dal presidente di un collegio giudicante costituito nell'ambito del medesimo tribunale, spetta allo stesso presidente del tribunale, e non al nuovo collegio giudicante, indicare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p., se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia, cioč possano essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restando, poi, la competenza esclusiva del collegio giudicante a statuire in merito alla loro utilizzabilitą effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 511 c.p.p., in relazione all'art. 525 stesso codice.