(massima n. 1)
Non viola il disposto di cui all'art. 42, comma primo, c.p.p., secondo cui, in caso di avvenuto accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento, il fatto che, essendo stata accolta la ricusazione del presidente del tribunale, questi, esercitando le prerogative proprie della sua funzione, abbia poi provveduto alla nomina del collegio davanti al quale deve proseguire il giudizio nell'ambito del quale la ricusazione è stata proposta.