(massima n. 1)
Qualora, sia pure irritualmente, venga annullata senza rinvio l'ordinanza reiettiva di una dichiarazione di ricusazione e, nel frattempo, il giudice ricusato abbia pronunciato sentenza, detto annullamento, operando necessariamente con efficacia ex tunc (giacché, altrimenti, esso rimarrebbe del tutto senza effetto, con conseguente frustrazione dell'obiettivo legittimamente perseguito dalla parte ricusante), comporta che la detta sentenza debba essere considerata, ora per allora, come pronunciata in assenza della ordinanza decisoria (in senso negativo) sulla ricusazione e, quindi, in violazione del disposto di cui all'art. 37, comma 2, c.p.p.; violazione, quest'ultima, da inquadrarsi fra quelle sanzionate da nullitą assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 c.p.p.