(massima n. 1)
In tema di ricusazione del giudice, permane l'interesse a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello, reiettiva della istanza di ricusazione, nonostante il Gup abbia già emesso il decreto di rinvio a giudizio in relazione al quale detta istanza era stata sollevata, in quanto, pur se l'istanza di ricusazione non ha effetto sospensivo del procedimento — che prosegue con il solo limite del divieto di pronunciare sentenza —, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con rinvio a nuovo giudice, può determinare un esito diverso rispetto a quello configurato dal giudice ricusato.