(massima n. 1)
Sulle dichiarazioni di ricusazione del giudice di pace deve decidere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L.vo n. 274/2000, la corte di appello, la cui competenza al riguardo ha carattere funzionale, per cui č illegittimo che essa venga esercitata, in luogo della Corte medesima, dal suo presidente. (Mass. redaz.).