(massima n. 1)
La ricusazione č atto personalissimo della parte, dovendo questa proporla direttamente e per mezzo di procuratore speciale. Ne consegue che solo la parte che abbia proposto (entro i termini stabiliti a pena di decadenza), la dichiarazione di ricusazione č legittimata a partecipare al conseguente procedimento incidentale, al quale restano invece estranee le altre parti private. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullitā della decisione adottata dalla corte d'appello, ai sensi dell'art. 41 comma terzo c.p.p., senza che fosse stato dato avviso a soggetto coimputato di quello che aveva proposto la dichiarazione di ricusazione).