(massima n. 1)
Il provvedimento che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma primo, c.p.p., va emesso de plano e non con l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., richiamate soltanto nel comma terzo del citato art. 41, con riferimento alla decisione sul merito della ricusazione.