(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proponibile, per il richiamo contenuto nell'art. 41, comma 3, c.p.p., all'art. 127 stesso codice, anche contro l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, va trattato, in difetto di specifica disciplina, nelle forme previste dall'art. 611, comma 1, c.p.p., e quindi in camera di consiglio, senza intervento di difensori.