(massima n. 1)
In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti prima facie infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilitą con la procedura de plano e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioč ove appaia un fumus boni juris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p.