(massima n. 1)
La regola prevista dall'art. 39 c.p.p., in base alla quale la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento di quella di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato, presuppone la pendenza del procedimento incidentale di ricusazione, sicché non opera allorché esso si sia concluso perché il giudice competente ha già deciso sulla relativa dichiarazione. Ne consegue che, una volta intervenuta la decisione su quest'ultima, la dichiarazione di astensione non spiega alcun effetto, neanche se ancora debbano essere assunti, da parte del giudice che ha deciso o di altro giudice, i provvedimenti necessari e accessori che conseguono alla pronuncia sulla ricusazione. (Nella specie, la dichiarazione di astensione era stata presentata dal GUP — incompatibile per avere, in precedenza, dato l'avvio al procedimento penale del quale era investito in qualità di giudice delegato alla procedura fallimentare — dopo che quella di ricusazione proposta dall'imputato nei suoi confronti era stata accolta dalla Corte di cassazione la quale aveva rimesso gli atti al giudice di merito per i provvedimenti conseguenti; nell'enunciare il principio sopra trascritto la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto emesso da organo carente di competenza funzionale e determinante una anomala regressione del procedimento a una fase anteriore rispetto a quella cui era pervenuta la vicenda processuale, il provvedimento che aveva tardivamente accolto la dichiarazione di astensione a procedura di ricusazione esaurita).