(massima n. 1)
In tema di ricusazione, non è sufficiente ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante che il giudice abbia meramente partecipato al giudizio relativo ma è necessaria — in conformità al dictum della Corte cost. n. 283 del 2000 — la sua partecipazione alla valutazione di merito espressa con la sentenza che definisce il giudizio. Ne consegue che non è sufficiente, ai fini della proposizione dell'istanza di ricusazione, la contemporanea pendenza di due procedimenti, né è tardiva la ricusazione proposta solo dopo il deposito della sentenza nel giudizio pregiudicante.