(massima n. 1)
L'art. 38, comma 2, c.p.p., nello stabilire che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante l'udienza, la relativa dichiarazione dev'essere in ogni caso proposta prima che l'udienza medesima abbia termine, intende riferirsi, con l'espressione divenuta nota, ad una situazione obiettiva di pubblicitą, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilitą con l'ordinaria diligenza. Ne deriva che l'anzidetto termine di decadenza opera anche nei confronti dell'imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunciato a presenziare all'udienza.