(massima n. 1)
Ai fini della valutazione di tempestività della dichiarazione di ricusazione, allorché la causa di quest'ultima sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38, primo comma, c.p.p., la locuzione «divenuta nota» che figura nel comma successivo di tale articolo non può essere interpretata come potenziale conoscibilità della causa medesima, ma deve essere intesa come conoscenza reale di essa da parte del titolare del potere di ricusare; conseguentemente l'eventuale conoscenza effettiva del solo difensore della parte, sprovvisto di autonoma legittimazione alla dichiarazione di ricusazione, non comporta decadenza della parte dalla facoltà di proporla.