(massima n. 1)
Ai fini della tempestività del deposito di copia della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, è sufficiente che esso avvenga prima che il giudice della ricusazione verifichi l'ammissibilità della dichiarazione «senza ritardo» a norma dell'art. 41, comma primo, c.p.p.