(massima n. 1)
Il silenzio della parte che assiste all'iniziativa del suo difensore non può valere come manifestazione di volontà rilevante ai fini di attribuire all'interessato la dichiarazione del difensore. (Fattispecie in tema di invito orale di astensione fatto dal difensore dell'imputato al Gip in udienza: la Corte ha escluso qualsiasi effetto derivante dalla mera presenza della parte in udienza, sia per l'equivocità del silenzio sia per la necessaria dichiarazione formale di ricusazione a norma degli artt. 37 e 38 c.p.p.).