(massima n. 1)
Deve considerarsi abnorme, e quindi immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il tribunale, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, erroneamente valutando indeterminata ed insufficiente l'enunciazione del fatto contestato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituisce gli atti per quanto di competenza al giudice che lo ha emesso; tale decisione, infatti, determina un'inammissibile regressione del processo ad una fase anteriore, creando una situazione di paralisi in quanto il giudice per le indagini preliminari cui gli atti sono rimessi non dispone dei poteri necessari per sanare la nullità predetta, dovendosi escludere che gli spetti un autonomo potere integrativo o correttivo, né tantomeno può ordinare a sua volta la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda all'eventuale integrazione dell'imputazione, in quanto anche tale provvedimento, determinando un'inammissibile regressione processuale, sarebbe abnorme.