(massima n. 1)
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria del giudice ricusato. (Nella specie, in cui il giudice ricusato era componente della Corte d'assise d'appello e la dichiarazione, presentata presso la Corte d'appello, non era stata depositata in copia presso la cancelleria del giudice ricusato, la S.C. ha escluso l'irrilevanza della formalità, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la Corte d'assise d'appello non può considerarsi una mera articolazione interna della Corte d'appello, ma rappresenta un ufficio del tutto autonomo rispetto a quest'ultima).