(massima n. 1)
In tema di ricusazione, la violazione dell'obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell'originale dell'atto di ricusazione presso la cancelleria della corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma primo, c.p.p., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall'art. 41, comma terzo, c.p.p., solo nell'ipotesi in cui la corte di appello, delibata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito.