(massima n. 1)
Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si č svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza appellata, la quale aveva ritenuto nuova la domanda, proposta dallo IACP per la prima volta in appello, di riconoscimento dell'agevolazione ICI prevista dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sul presupposto che l'agevolazione medesima spettasse in forza di una decisione delle S.U. pubblicata dopo la sentenza di primo grado).